VIDEO – Immigrazione clandestina, arrestato ragioniere: inviate 10mila dichiarazioni dei redditi per permessi di soggiorno

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La Guardia di Finanza di Salerno esegue gli arresti (ai domiciliari) di un ragioniere e di suo figlio. Così il Procuratore della Repubblica vicario, Luca Masini: “Le indagini coordinate dalla Procura e svolte dalla Guardia di Finanza con la preziosa collaborazione dell’Ufficio immigrazione della Questura, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di falsità ideologica in atti pubblici per induzione in errore di pubblici ufficiali. I controlli, effettuati anche con il contributo dell’Anagrafe Tributaria, hanno permesso di dimostrare che il professionista dall’anno 2013 al 2017 ha trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate ben 10.027 dichiarazioni dei redditi tutte relative a stranieri extracomunitari. L’Ufficio stranieri della Questura ha ricevuto oltre un migliaio di dichiarazioni dei redditi prodotte dal ragioniere, allegate a richieste di rilascio di permessi di soggiorno ‘di lungo periodo’. Le indagini hanno già consentito alla polizia giudiziaria di denunciare, a piede libero, tredici cittadini extracomunitari che risultano aver utilizzato la suddetta documentazione falsa per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ‘di lungo periodo’. Detta condotta integra il delitto di cui all’articolo 5 – 8 bis del decreto legislativo 286/98. L’ufficio stranieri della Questura ha rifiutato tutte le richieste di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo documentate con dichiarazioni dei redditi redatte dal ragioniere indagato”.  
Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n.286, all’articolo 5 Comma 8-bis statuisce: “Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati,è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale. (art. 1 comma 22 lettera f) Le modifiche apportate all’art. 5 c. 8 bis del D.lvo 286/98 hanno introdotto una ipotesi di reato anche per chi utilizza i sottoelencati documenti contraffatti o alterati: visti di ingresso o reingresso; permesso di soggiorno; contratto di soggiorno; carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo); documenti finalizzati al rilascio di quelli sopra indicati e non più solo per chi materialmente li contraffà o li altera. La pena prevista è della reclusione da uno a sei anni con arresto facoltativo in flagranza”.    

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