Responsabilità professionale dei medici, Legge in vigore dal 1 aprile 2017

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La Legge sulle “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo n. 64 del 17 marzo 2017. “Il provvedimento, frutto di un lungo lavoro durato più di tre anni – ha detto la Ministra della Salute Beatrice Lorenzin – garantisce da un lato il diritto del cittadino ad essere risarcito in caso di errore medico e al contempo garantisce al medico di poter lavorare in serenità e quindi di non temere nel compiere interventi che possono salvare la vita delle persone, che questi possano essere trasformati in occasioni di denuncia. Contrastare la piaga della medicina difensiva è sempre stato un tema sul quale il Ministero della Salute ha prestato grande attenzione e oggi finalmente diamo risposte concrete a cittadini e professionisti”.

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041) (GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
  la seguente legge: 
                               
Art. 1 
 
                   Sicurezza delle cure in sanità 
 
  1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva  del  diritto  alla
salute  ed  è  perseguita  nell'interesse  dell'individuo  e   della
collettività. 
  2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme  di
tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla  gestione  del
rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. 
  3. Alle attività di prevenzione del rischio messe  in  atto  dalle
strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è  tenuto
a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che
vi operano  in  regime  di  convenzione  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. 
			          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato è stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione delle leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          è operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
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