L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 243/2016 recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno” (DDL 4200/C – Relatore On. Francesco Laforgia del Gruppo parlamentare PD) con numerose modifiche al testo approvato dal Governo. Lo comunica l’Ance (www.anceaies.it).
Nel corso dell’esame sono state approvate numerose modifiche ed, in particolare, è stato apportato un correttivo alla norma del testo concernente le modalità di affidamento degli appalti per gli interventi connessi al G/7, laddove viene prevista l’applicazione della procedura negoziata senza bando di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016. Con la modifica, viene previsto che la predetta procedura si applica sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all’ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l’operatività della strutture a supporto della medesima Presidenza italiana del G7.
Tra le ulteriori novità del testo si segnalano, in particolare, le seguenti:
– viene introdotta la proroga fino al 31 dicembre 2017 della durata degli incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014 (art. 14, comma 11, D.Lgs 102/2014);
– viene previsto che il contributo di cui all’art.2, comma 244, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) sia incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, ai fini del completamento degli investimenti con particolare riferimento ai nodi porti, interporti e piattaforme del sud, in modo da ridurre il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica;
-viene introdotta la proroga per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, delle scadenze dei termini concessi per il completamento delle opere finanziate con i contributi statali diretti a tutelare l’ambiente, i beni culturali, e a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, di cui all’art. 1, commi 28 e 29, della L 311/2004, all’art. 11-bis del Dl 203/2005, convertito dalla L 248/2005 e all’art. 2, comma 239, della L 191/2009. Viene, altresì, previsto che i predetti contributi, non utilizzati per l’intervento originario, possono essere destinati ad altre finalità di interesse pubblico, come definite dalla medesime norme;
– viene modificato il codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento dei beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali. A tal fine viene previsto, in particolare, che i beni aziendali confiscati alla mafia, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possano essere trasferiti in via prioritaria al Comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare la prosecuzione dell’attività d’impresa o di diritti dei creditori dell’azienda stessa. Viene demandata ad un decreto interministeriale la determinazione delle modalità attuative di tale disposizione al fine di assicurare l’efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica;
– viene previsto, in particolare, che l’Agenzia per la coesione territoriale può stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato per rafforzare l’attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica ed accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione;
– vengono modificati i commi 98-108 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che disciplinano un credito d’imposta in favore delle strutture produttive situate in specifiche zone del Mezzogiorno che acquistano, nel periodo 2016-2019, beni strumentali nuovi.
-viene previsto che il Ministro per la coesione curi l’applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna come definito dalla legge nazionale per il Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e dagli Accordi con l’Unione Europea per i Fondi strutturali di investimento europei (SIE).
Viene, inoltre, demandata ad un DPCM da emanarsi entro il 30 giugno 2017, l’individuazione delle modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle Amministrazioni centrali, se e in che misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni provvedano a destinare, agli interventi nel territorio delle predette regioni, un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento.
Il decreto legge, che scade il 28 febbraio p.v., passa ora alla seconda lettura del Senato.